Dichiarazione
LIBERATORIA
La
sottoscritta (o il sottoscritto)___________________________________
via_____________________________________
Città____________________________________
Dichiara
altresì di detenere i diritti delle opere oggetto della presente liberatoria.
Firma ________________________________
Liberatoria
per la legge sulla privacy
INFORMAZIONI
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ai sensi della legge n.196/03 sulla tutela dei dati personali.
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località,
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altri riferimenti di Legge
Diritto
d’autore
artt.
2575 e ss. c.c.; L. 22-4-1941, n. 633; art. 17 L. 6-2-1996, n. 52; D.Lgs.
26-5-1997, n. 154; L. 18-8-2000, n. 248
Esso
ha un duplice contenuto:
-
morale, riguardante la paternità dell’opera, che comprende il diritto di
farsi riconoscere autore dell’opera, il diritto di inedito, il diritto di
modificare l’opera e di mantenere l’anonimato;
-
patrimoniale, riguardante l’utilizzazione esclusiva dell’opera; tale diritto
è riconosciuto per tutta la vita e per 70 anni successivi alla morte, a favore
degli eredi.
La
tutela del diritto di autore è stata, infatti, portata a 70 anni dai precedenti
50 per effetto della legge Comunitaria per il 1994 (L. 52/96) in ossequio a
quanto disposto dalla direttiva comunitaria n. 93/98. Il D.Lgs. 154/97 ha
stabilito, tra l’altro, che per le opere divulgate per la prima volta oltre
tale termine, inizia a decorrere un nuovo periodo di tutela, della durata di
venticinque anni, a far data da tale prima pubblicazione postuma, in favore di
chi abbia proceduto lecitamente alla divulgazione di essa.
Mentre
il diritto di autore morale è imprescrittibile ed inalienabile, quello
patrimoniale si prescrive ed è trasmissibile mediante contratto di edizione.
La
tutela del diritto d’autore è stata ulteriormente rafforzata con le modifiche
apportate dalla L. 248/00, in particolare al fine di contrastare la pirateria
letteraria (realizzata a mezzo della fotocopiatura dei testi) e quella avente ad
oggetto i prodotti multimediali.
Copyright
Termine
di derivazione britannica che indica la titolarità del diritto di riproduzione
economica di un’opera letteraria, teatrale, cinematografica etc.
La
protezione tutela esclusivamente la copia materiale, consentendo la riproduzione
delle idee.
L’intera materia è regolata dalla Convenzione universale per la protezione del diritto d’autore firmata a Ginevra nel 1952, che garantisce un trattamento uniforme in tutti i paesi firmatari.