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Vademecum per le attività

(norme e Leggi)

 

 

Volantinaggio.

 

 

Rif. Legge n. 374 del 1939 e n. 47 del 1948.  Da nostre verifiche risulterebbe quanto segue.

            Alcuni Comuni hanno approvato delle disposizioni sul volantinaggio, vietandolo o chiedendo un'autorizzazione e disponendo il pagamento di una tassa a titolo di rimborso per le pulizie delle strade (volantinaggio a mano, lancio a mano, o da automezzi in movimento o con aeromobili, o sui cruscotti delle autovetture).

 

Il Comune di Verona, ad esempio, vieta in tutto il territorio comunale qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere, esercitata ambulantemente, da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili.

Consente però il collocamento di volantini di tipo commerciale, politico, sindacale, culturale, sportivo e religioso, o comunque a risvolto sociale, sui veicoli in sosta, purché di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio formato A4 e purché riportino il seguente messaggio:

 

 "Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra. Usate gli appositi contenitori. Grazie".

 

E' richiesta l'autorizzazione per pubblicità effettuata da persone con cartelli.

 

Fatta una verifica anche presso la Prefettura, ci hanno confermato che non è necessaria alcuna comunicazione alla Prefettura, in quanto la Legge fa riferimento alle riviste, giornali e pubblicazioni, e di non aver mai ricevuto le copie dei volantini, altrimenti sarebbero ormai sommersi di comunicazioni.

 

C'è da tenere presente, inoltre, che a norma del decreto amministrativo del 15/11/93 n. 507 ogni forma di pubblicità esterna,  in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da questi percepibile , è soggetta ad imposta ed a autorizzazione del comune.

 

Ogni comune stabilisce la normativa e la tassazione in base alle disposizioni indicate nel decreto amministrativo.

 

Pertanto il volantinaggio fatto a mano all'esterno e non in cassetta, è in base al decreto legislativo, soggetto ad imposta.

 

Il comune di S. Martino  prevede una tassa di 3,098 Euro per ogni giornata o frazione e per persona.

 

Il  contenuto dei nostri volantini del Comitato non dovrebbero essere oggetto di pa-gamento in quanto non pubblicità .

 

 Conclusioni:

-   Non obbligatorietà della comunicazione alla Prefettura;

-         Non obbligatorietà di indicare lo stampatore e il nome del Comitato.  Tuttavia per trasmettere un'immagine di trasparenza conforme allo spirito del Comitato sarebbe opportuno indicare tutti gli elementi identificativi del Comitato stesso (modalità di contatto), e data di stampa;

- Preferire un volantinaggio in cassetta, piuttosto che ambulante o sui cruscotti delle autovetture. Se si dovesse scegliere questi due ultimi sistemi, indicare la dicitura "Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo foglio per terra. Grazie" ;

- Il Comune nel suo regolamento sulla pubblicità attualmente in vigore, non indica eventuali divieti o limiti.

 

Affissione manifesti.

 

 

Per le affissioni negli spazi comunali è necessaria la richiesta e il pagamento della tassa. La precedenza dell'affissione viene stabilita in ordine cronologico di arrivo (tempi)

Occorre tenere copia dell'autorizzazione e del pagamento dell'eventuale tassa in caso di controllo.

 

Nel comune di Verona è' consentita in ogni caso la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a due metri quadrati, in osservanza delle disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione.

 

E' consentita, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati dal Comune, da effettuare esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

 

Conclusioni:

E' richiesto il pagamento di una tassa e l'autorizzazione per l'affissione di manifesti.

Il decreto prevede all'art. 16, "riduzioni di imposte" e all'art 20 "Riduzioni del diritto" (per le affissioni) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

 

Banchi per la raccolta di firme.

 

Per quanto riguarda l'installazione di banchi per la raccolta delle firme, si potrebbe ravvedere l'ipotesi di occupazione di suolo pubblico.

E’ sufficiente il pagamento dell'imposta con c/c al Comune o al concessionario (minima 2.000 al giorno per mq e massima 6.000 per mq per la classe IV di S. Martino.

 

Legge ======================= Legge

 

Affissione abusiva art. 663 c.p.; D.Lgs. 30-12-1999, n. 507

Commette tale illecito chi, senza licenza dell’autorità, o senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affigge scritti e disegni. Tale articolo ricomprende, dunque, i casi di iscrizioni o disegni sui muri esterni delle cose prospicienti le pubbliche vie, l’affissione di manifesti e disegni fuori dagli appositi spazi stabiliti dall’autorità competente etc.

In attuazione della delega disposta dall’art. 7 della L. 25-6-1999, n. 205, tale contravvenzione è stata depenalizzata, ex art. 46 del D.Lgs. 30-12-1999, n. 507, attraverso la sostituzione dell’originaria sanzione penale con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000.

• Distruzione o deterioramento di affissioni art. 664 c.p.; D.Lgs. 30-12-1999, n. 507

Commette tale illecito chi stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere da pubbliche autorità (ipotesi semplice) o da privati (ipotesi attenuata). Presupposto dell’illecito è che i manifesti siano già stati affissi, altrimenti ricorre il delitto di danneggiamento ex art. 635 cpv. n. 3.

Anche tale contravvenzione, come la precedente, in attuazione della delega disposta dall’art. 7 della L. 25-6-1999, n. 205, è stata depenalizzata, ex art. 48 del D.Lgs. 30-12-1999, n. 507, attraverso la sostituzione delle originarie sanzioni penali con quelle amministrative pecuniarie da lire 150.000 a 900.000 per l’ipotesi semplice, e da lire 100.000 a 600.000 per l’ipotesi attenuata.

Promotori di manifestazioni

Diritto costituzionale art. 17 Cost.; art. 7 L. 25-5-1970, n. 352

 

I promotori di manifestazioni delle riunioni in luogo pubblico (art. 17 Cost.) sono tenuti a darne preavviso al Questore almeno tre giorni prima delle manifestazioni. Tale preavviso deve contenere data, luogo e l’eventuale itinerario se si tratta di un corteo.

I promotori di manifestazioni devono essere sempre persone fisiche (anche se agiscono per conto di persone giuridiche). I promotori di manifestazioni che violino l’obbligo di preavviso all’autorità di competenza, sono passibili di arresto fino a sei mesi e di multa fino a lire 800.000.

Le figure dei promotori di manifestazioni vengono in rilievo anche nell’ambito del procedimento referendario.

Nel caso di iniziativa popolare, i promotori di manifestazioni, nel numero di dieci almeno, devono presentarsi, muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali, alla cancelleria della Corte di Cassazione indicando la legge (o l’articolo) in ordine alla quale si intende promuovere la raccolta delle firme (art. 7 L. 352/70).

Banca dati

 (d. pub.; inf. giur.) L. 1-4-1981, n. 121; L. 31-12-1996, n. 675; D.Lgs. 6-5-1999, n. 169

 

Raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

In ordine ad una Banca dati rileva la figura del costitutore, cioè chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione della Banca dati o per la sua verifica o presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro.

Il costitutore ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione e di reimpiego della totalità, o di una parte sostanziale, della Banca dati. Le banche dati contenenti dati personali sono disciplinate dalla legge 675/1996 per la quale si intende per Banca dati qualsiasi complesso di dati, organizzato secondo criteri tali da facilitarne il «trattamento» cioè il compimento di una serie di operazioni quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la cancellazione e la distruzione.

La disciplina delle banche dati contenenti dati cd. personali cioè relativi a persone fisiche o giuridiche identificate o identificabili, è contenuta nella legge 675/1996 che, nell’intento di rafforzare la tutela del diritto alla riservatezza, dispone che:

        il titolare della Banca dati deve, all’inizio della raccolta dei dati, informare le persone cui questi si riferiscono dell’esistenza della Banca dati e delle ragioni della sua creazione;

        la persona cui i dati si riferiscono deve prestare, anche oralmente, il suo consenso al trattamento dei dati; senza il consenso il titolare della Banca dati non può intraprendere alcun trattamento;

        il consenso deve essere scritto nel caso in cui il trattamento sia relativo a dati sensibili, idonei, cioè, a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altro genere, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale. Sono sensibili anche i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;

        il titolare della raccolta deve notificare al Garante per la protezione dei dati personali [vedi Autorità garante] l’esistenza della Banca dati;

        le persone cui i dati si riferiscono hanno il diritto di accedere al registro dei trattamenti tenuto dal Garante; chiedere al titolare del trattamento di cancellare, trasformare, aggiornare, rettificare o integrare i dati; opporsi al trattamento dei dati compreso quello relativo all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per le ricerche di mercato.

Sono previste sanzioni penali in caso di:

            mancata notificazione;

            trattamento illecito;

            omessa adozione di misure di sicurezza;

            inosservanza dei provvedimenti del Garante;

            mancata esibizione dei documenti richiesti dal Garante;

            mancata informativa al momento della raccolta dei dati.